Domande Frequenti e Risposte

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Non hai ancora capito bene come muoverti?

MAD… facciamo un po’ di chiarezza!

Quando viene utilizzata la MAD (Messa a Disposizione) dai Dirigenti Scolastici?

La MAD è un’istanza informale che indica alla scuola la disponibilità di un candidato ad occupare incarichi temporanei di supplenza o sostituzione.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il Dirigente Scolastico utilizzeranno le domande di messa a disposizione.

La domanda di messa a disposizione (MAD), infatti, è un’istanza informale, a cui i Dirigenti Scolastici possono ricorrere nel caso di graduatorie esaurite o per la nomina di docenti specializzati non inseriti in alcuna provincia.


Come posso presentare la mia domanda?

La domanda va presentata in carta semplice e può essere inviata tramite:

  • E-mail ordinaria
  • Posta Elettronica Certificata
  • FAX
  • Raccomandata A/R

Il nostro servizio di invio professionale utilizza l’e-mail ordinaria per inviare le domande perché la MAD è appunto un’istanza informale.

A quante scuole o provincie posso inviare la MAD?

Non c’è alcun limite riguardo al numero di scuole e province, cui inviare l’istanza, esistono però due eccezioni.

1. Il docente assunto tramite MAD non può cumulare rapporti di lavoro in province diverse

Il primo limite riguarda il fatto che il docente assunto tramite MAD non può cumulare rapporti di lavoro in due diverse province e al riguardo, la nota Miur n. 1027 del 2009 recita così:

“Con riferimento al quesito di cui alla nota prot. 6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell’USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze.
Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto.
In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.
Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati.”

2. Limiti per i docenti con specializzazione su sostegno

L’altro limite invece riguarda i docenti specializzati su sostegno, infatti la circolare sulle supplenze del 29 agosto 2017, ha introdotto una limitazione circa la possibilità, per i docenti specializzati, di invio di domande di messa a disposizione:

“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.”

Per i docenti con specializzazione su sostegno, la domanda di messa a disposizione può essere presentata soltanto dagli specializzati che non risultino iscritti in nessuna graduatoria di istituto e per una sola provincia.


MAD classica per supplenze docenze: quali sono i requisiti necessari?

Per insegnare con la MAD non è necessario avere l’abilitazione all’insegnamento ma è necessario avere almeno un titolo di studio che abbia una classe di concorso che abiliti all’insegnamento.

Per insegnare nelle scuole secondarie i titoli di studio principali sono le lauree Vecchio Ordinamento, Magistrali e Specialistiche ma non sono necessarie per insegnare negli istituti professionali come ITP (Insegnante Tecnico Pratico) dove può essere sufficiente un diploma in quanto l’ITP è un docente in possesso di specifiche competenze di tipo tecnico-pratiche che svolge il suo ruolo di docente all’interno dei laboratori delle scuole secondarie.

Per l’insegnamento nelle primarie e nell’infanzia invece i titoli di studio d’accesso sono i seguenti:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008)
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997)
  • Titolo di abilitazione analogo conseguito all’estero e riconosciuto (o in corso di riconoscimento) in Italia ai sensi della normativa vigente

MAD sostegno, quali sono i requisiti necessari?

Per il sostegno i requisiti sono gli stessi per la MAD classica con in aggiunta la specializzazione al sostegno.

E’ altresì noto che ottenere la specializzazione per affiancare un docente nell’aiuto dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento o disabilità psico-fisiche richieda tempistiche lunghe e dispendiose.
Sebbene, quindi, si preferiscano docenti specializzati per coprire gli incarichi sul sostegno, ad oggi questi sono troppo pochi e non riescono a far fronte a tutti i posti di sostegno disponibili nelle scuole.

Per questo motivo presentare una MAD su sostegno anche se non si è specializzati potrebbe costituire una possibilità.


MAD per il personale ATA, quali sono i requisiti necessari?

Il personale ATA ha diversi incarichi e mansioni per ognuno dei quali vi sono dei requisiti precisi, tra cui:

  • la mansione di Assistente Amministrativo dove è richiesto un diploma di maturità che consente l’accesso agli studi universitari.
  • la mansione di Assistente Tecnico dove è richiesto qualsiasi diploma di maturità tecnica.
  • la mansione di Collaboratore Scolastico dove è richiesto un qualsiasi diploma di maturità oppure un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale.

Il nostro servizio di Invio Multiplo Professionale è in grado di

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